Art. 1.
(Finalità).

      1. La tutela e la valorizzazione dei territori montani costituiscono obiettivi prioritari della politica nazionale.
      2. La presente legge, in attuazione dell'articolo 44 della Costituzione, prevede interventi volti a sostenere la vita delle famiglie residenti nei territori montani allo scopo di evitarne lo spopolamento e di contenere la tendenza all'invecchiamento, di promuovere e di valorizzare le tradizioni economiche e culturali locali, di rimuovere gli squilibri economici e sociali esistenti rispetto ai territori non montani, di garantire l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali di coloro che risiedono in montagna, nel rispetto dei princìpi di tutela ambientale e di difesa del suolo.
      3. Tranne che sia diversamente previsto, le disposizioni della presente legge si applicano ai comuni ad alta specificità montana, come definiti nell'articolo 2. Esse si applicano anche a quelli compresi nei parchi nazionali istituiti ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
      4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
      5. Nell'ambito dell'Unione europea lo Stato e, per quanto di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono le azioni dirette

 

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al riconoscimento della specificità delle zone montane e alla loro valorizzazione in sede comunitaria.